Leggi sui trasporti

L. 6 giugno 1974, n. 298. Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.  (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200).

AUTOTRASPORTO

 L. 1° marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (Gazz. Uff. 10 marzo 2005, n. 57). Delega al Governo per il riassetto normativo in materia autotrasporto di persone e cose.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

 2. Principi e criteri direttivi.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cuiall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

 3. Abrogazioni.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

4. Disposizione finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Legge. 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200).


 TITOLO I - Istituzione dell'albo nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Art. 1. Istituzione dell'albo.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie (1).

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie (1).

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

Artt.  2-11. Costituzione dei comitati. (1).

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(1) Articoli abrogati dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284.

 

Art. 12. Iscrizione nell'albo.

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo (1).

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(1) Vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

 

Art. 13. Requisiti e condizioni.(1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 

Art. 14. Iscrizione delle imprese estere.

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.


Art. 15. Fusioni e trasformazioni.

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.

 

Art. 16. Abilitazione per trasporti speciali.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza della singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nell'idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo - provinciale.

 

Art. 17. Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione.

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

 

Art. 18. Variazioni.

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

 Art. 19. Sospensione dall'albo.

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

Art. 20. Cancellazione dall'albo.

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) [quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato] (1);

6) [quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21] (1).

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(1) Numero abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 Art. 21. Sanzioni disciplinari.

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) [quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi] (1);

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (V., ora, artt. 10, 61, 62, 167 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'art. 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18;

6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa (2).

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

 

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

 

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

 

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni (3).

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(1) Numero abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284.

(2) Numero aggiunto all'art. 1-bisD.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

(3) Comma così modificato dall'art. 1-bisD.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

Art. 22. Effetti delle condanne penali (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 

Art. 23. Reiscrizioni.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 

Art. 24. Decisioni - Competenze.

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale (1).

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(1) Vedi gli artt. 10, 11, 12 e 13 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 

Art. 25. Ricorsi.

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

[Il ricorso ha effetto sospensivo] (1).

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale (2) .

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.

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(1) Comma abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

(2) V. l'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, .

 

Art. 26. Esercizio abusivo dell'autotrasporto.

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo (1).

[In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo] (2).

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. [Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna] (3).

Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

[Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge] (5) .

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(1) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma soppresso dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, l'art. 7, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(4) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82. Vedi l'art. 3, D.L. 3 luglio 2001, n. 256, con il quale è stata fornita l'interpretazione autentica.

(6) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

 

Art. 27. Omissione di comunicazioni all'albo.

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli artt. 14 e 15, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228 .

 

Art. 28. Pubblicazione dell'albo nazionale.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

 

Art. 29. Vigilanza.

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose

Art. 30. Campo di applicazione.

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

 

b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

 

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

 

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

 

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

 

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

 

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

 

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.


TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo I - Trasporti in conto proprio

Art. 31. Definizione.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (1);

 

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

 

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 67, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

 

Art. 32. Licenze.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore (1).

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare (1).

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33 (1).

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto

della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

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(1) Sostituiscono gli originari commi secondo e terzo, art. 3, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

Art. 33. Commissione per le licenze.

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

 

b) da un funzionario della prefettura;

 

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

 

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

 

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

 

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

 

Art. 34. Esame e parere della commissione.

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 35. Elencazione delle cose.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46 (1).

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(1) Vedi l'art. 2, L. 28 aprile 1978, n. 141.

 

Art. 36. Revoca delle licenze.

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.

 

Art. 37. Ricorsi.

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

38. Ispezioni sulle licenze.

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

 

Art. 39. Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate.

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari dei Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

 

TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo II - Trasporti per conto di terzi

Art. 40. Definizione.

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

 

Art. 41. Autorizzazioni.

1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (V. ora l'art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285); essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'àmbito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

Art. 42. Servizi di piazza.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al Pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

 

Art. 43. Disciplina delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rifasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

 

TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 44. Trasporti internazionali.

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 01, D.L. 22 giugno 2000, n. 167.

 

Art. 45. Contrassegno.

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

 

Art. 46. Trasporti abusivi.

Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo (1).

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 47. Altre infrazioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 .

 

Art. 48. Decadenza dalle licenze.

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.


Art. 49. Tassa di concessione.

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.


TITOLO III - Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

per i trasporti di merci su strada (1).

(1) Titolo abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

 

TITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 60. Prevenzione e accertamento degli illeciti (1).

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (V. ora art. 11 e segg. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.


Art. 61. Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

La norma di cui all'articolo 1, secondo comma ha effetto dal 2 febbraio 1976 (1).

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 (2).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). Vedi anche la nota 12 che precede.

 

Art. 62. Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976 domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 (1).

La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose e delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie (2).

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo (2).

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 10 gennaio 1977 (2).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).

(2) Gli attuali commi terzultimo, penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).

 

Art. 63. Contributo per l'iscrizione all'albo.

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 64. Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Art. 65. Abrogazioni.

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).

 

Art. 66. Regolamento di esecuzione.

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.


Art. 67. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.284 Riordino  della  Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitatocentrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La legge 1 marzo 2005, n. 32, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, mirati, fra L'altro, al riassetto normativo in materia di "organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci".

Lo schema di decreto delegato allegato ha lo scopo di dare attuazione alla delega in argomento, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della citata legge, e cioè:

a)                riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'Autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2003, n. 2284/TI', delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b)               riforma del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c)                nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai precedenti punti, garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

Lo schema in esame, redatto dopo approfondito confronto con le parti interessate, ed alla luce dell'ampia discrezionalità riconosciuta al Governo dalla legge di delega, pone in essere una disciplina fondata sull'esigenza di separare nettamente le funzioni dei due organi, pur assicurando il necessario collegamento fra gli stessi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.

Per quel che riguarda, in particolare, la Consulta generale per l'autotrasporto, va sottolineato come la scelta di dar vita ad un organismo collegiale che fungesse anche da "camera di compensazione" fra i diversi interessi coinvolti, risalga al protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2001 fra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, e derivi proprio da una richiesta di queste ultime, nella consapevolezza che le strategie per il miglioramento e Io sviluppo dell'autotrasporto non potevano più prescindere dalla sinergia con gli altri soggetti in qualche modo partecipi della mobilità delle merci. La costituzione di tale organismo, in attesa che si ponesse in essere un apposito strumento legislativo, è avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, ed il suo funzionamento è stato assicurato con le risorse, pari a due milioni di euro annui, stanziate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con riferimento al Comitato centrale per l'Albo, va evidenziato che gli stessi autotrasportatori, pur massicciamente rappresentati in quell'organismo, hanno riconosciuto che esso, proprio perché sostanzialmente autoreferenziale, non poteva propone, da solo, indirizzi generali di governo di un comparto che sempre più avvertiva l'esigenza di colloquiare con gli altri attori del mercato dei servizi e della logistica, oltre che del mondo della produzione, ma avrebbe dovuto più proficuamente svolgere compiti di sviluppo culturale e dì informazione nei confronti di un settore, come quello dell'autotrasporto, caratterizzato ancora da un'altissima percentuale di imprese monoveicolari (i c. d. padroncini), oltre che esercitare le funzioni che già oggi sono ad esso assegnate da disposizioni di legge. Non va infatti dimenticato che compito primario del Comitato centrale è proprio quello di provvedere alla formazione ed alla pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'iscrizione al quale costituisce condizione essenziale per l'esercizio della professione di autotrasporatore.

I due organismi, sostanzialmente speculari, sono entrambi incardinati nel Ministero dei trasporti, mantenendo una posizione di autonomia contabile e finanziaria che ne garantisce snellezza di funzionamento e maggiore celerità di esecuzione delle iniziative di competenza, ferma restando la sottoposizione degli atti di spesa al vaglio degli organi di controllo sulla legittimità della spesa.

Descrizione dell'articolato

Ciò posto, si illustra qui di seguito il contenuto dei titoli e degli articoli dello schema di decreto legislativo in parola, che è stato suddiviso in due Titoli, il primo dedicato al riordino della Consulta generale per l'autotrasporto, ed il secondo alla riforma del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 1 espone le finalità del decreto,che, come già detto, trovano il loro fondamento principale nei criteri di delega relativi al riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei due organismi, Consulta generale per l'autotrasporto e Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo.

Il titolo I comprende gli articoli da 3 a 8 e, come detto, reca la disciplina di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto.

L'articolo 3 attribuisce alla Consulta la nuova denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ne stabilisce la sede e la diretta dipendenza dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e l'autonomia contabile e finanziaria, per le regioni già esposte nella parte introduttiva della presente relazione.

L'articolo 4 descrive in dettaglio le attribuzioni della Consulta, mutuate in parte da quelle consultive già in atto svolte, ed integrate in base agli specifici criteri di delega dettati per tale organismo: fra queste ultime, si segnalano le funzioni di cui alle lettere a) - elaborazione, aggiornamento e monitoraggio relativi al Piano nazionale della logistica, d) - promozione di iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, e) - formulazione di indirizzi e di proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale ed elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto, f) - promozione di studi sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e rilevazione dei costi dei servizi. Vanno poi evidenziate le funzioni di cui alle lettere g) - aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alle definizione di controversie relative a contratti di trasporto stipulati non in forma scritta - ed i) - proposizione di indirizzi in materia di certificazione di qualità di imprese che trasportano merci particolarmente sensibili, che trovano corrispondenza nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo relativo alla

liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto. La funzione di cui alla lettera k) - verifica, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, del rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti - intende dare attuazione allo specifico criterio dì delega dettato all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 3), della legge 32/05, ed è da collegarsi all'esigenza che, dall'imminente entrata in vigore del regolamento di attuazione della normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, non scaturiscano disparità di trattamento e, quindi, forme di distorsione della concorrenza e del mercato, nei confronti delle imprese di autotrasporto, con riguardo alle procedure di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 5 determina la composizione della Consulta, che riproduce parzialmente quella già esistente, tenendo, peraltro, conto del rilievo che il legislatore ha inteso assegnarle, quale massimo organo di consulenza del Governo nello specifico settore dell'autotrasporto e della logistica. E' per tale ragione, che la nomina del Presidente, persona di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica, è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è a quest'ultimo che spetta la nomina degli altri componenti.

La struttura dell' organismo è calibrata in modo da assicurare un' adeguata rappresentanza agli organismi pubblici e privati interessati: fra questi, si segnalano, tra l'alno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle fmanze, delle politiche comunitarie, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio.

Gli organismi associativi e le aziende rappresentate sono quelli già presenti oggi e quelli firmatari del Patto della Logistica stipulato con il Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1'8 luglio 2005.

Per quel che riguarda, in particolare, le associazioni di categoria degli autotrasportatori, sono indicati ì requisiti minimi che le stesse devono possedere per poter essere rappresentate (desunti sostanzialmente da quelli attualmente previsti per partecipare al Comitato centrale per l'Albo), consentendo, peraltro, alle associazioni oggi presenti di mantenere un proprio rappresentante per il primo mandato, in modo da consentire un graduale adeguamento alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo.

E', infine, prefigurata la possibilità di partecipazione alla Consulta di rappresentanti di altre parti economiche e sociali e la facoltà del Presidente di invitare ai lavori esponenti di altri soggetti, per l'esame di particolari problematiche.

L'articolo 6 individua gli organi della Consulta, ne fissa in tre anni la durata del mandato, e ne stabilisce le attribuzioni. In particolare:

il Presidente, che ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno;

l'Assemblea generale, composta di tutti i membri della Consulta, che è l'organo deliberativo e si riunisce almeno due volte l'anno;

il Comitato esecutivo, nominato dall'Assemblea generale su proposta del Presidente e composto, oltre che dal Presidente e dai Vicepresidenti, da quindici membri che vedono la presenza paritetica dei soggetti pubblici e delle categorie economiche e sociali rappresentate in Consulta. Il Comitato esecutivo svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale e decide in merito all'accoglimento delle richieste di partecipazione alla Consulta avanzate da altri soggetti;

il Segretario Generale, che è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente e può essere anche estraneo alla Pubblica Amministrazione purché dotato dei necessari requisiti di competenza ed esperienza. Esso costituisce l'organo

esecutivo della Consulta, ed è responsabile della gestione contabile ed amministrativa della stessa;

il Comitato scientifico, nominato dal Presidente della Consulta dopo aver consultato l'Assemblea generale, e composto da sei membri oltre al Presidente ed al Segretario: compito di tale organo è quello di fornire l'indispensabile supporto di studio all'attività della Consulta, con particolare riguardo al Piano Nazionale della logistica ed alle indagini economiche;

l'Ufficio di Presidenza, composto dagli organi del vertice politico, scientifico ed amministrativo della Consulta, con il compito di definire le linee di azione della Consulta stessa, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali;

l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri scelti dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Assemblea generale dotati di competenze statistiche ed economiche, con il compito di procedere, come stabilito dal parallelo decreto legislativo per la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, all'aggiornamento degli usi e consuetudini, oltre che al monitoraggio in materia di sicurezza della circolazione;

le Sezioni regionali, quali organi periferici, composti ciascuno di nove membri, tutti nominati dal Presidente della Consulta, dei quali un presidente ed un vicepresidente di estrazione pubblica (SIIT del Dipartimento Trasporti Terrestri; Camera di Commercio), e sette rappresentanti sul territorio delle categorie economiche interessate. E' compito delle Sezioni regionali dare vita, nei rispettivi ambiti territoriali, alle iniziative della Consulta, e collaborare con i corrispondenti organi territoriali del Comitato centrale per l'Albo, per il conseguimento di obiettivi comuni.

E', imene, prevista la possibilità, su impulso del Presidente, di dar vita a commissioni per la trattazione di materie specifiche.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, demandando al Segretario Generale la realizzazione dei programmi di attività, oltre che, come già detto, la gestione amministrativa e contabile. L'utilizzazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione consente di rispettare il principiodi invarianza della spesa previsto dalla legge di delega, potendo farsi ricorso, come in altre occasioni similari, a procedure di mobilità interna.

La norma in esame definisce altresì le aree di intervento nelle quali si estrinsecherà l'attività amministrativa, fra le quali si segnalano l'attuazione del Piano Nazionale della logistica, le azioni di sostegno alle imprese, le iniziative a favore dell'intermodalità, la certificazione di qualità e la sicurezza.

Le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale, sono demandate ad un regolamento governativo, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. Con lo stesso regolamento, verrà assicurato il necessario coordinamento in sede periferica fra g i organi territoriali della Consulta e quelli del Comitato per l'Albo degli autotrasportatori, e saranno stabiliti i criteri per Ia designazione dei rappresentanti delle categorie economiche interessate.

L'articolo 8 prevede l'adozione di apposito regolamento governativo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, per disciplinare la gestione delle spese di funzionamento della Consulta, che, come disposto al precedente articolo 3, è organo dotato di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Titolo II comprende gli articoli da 9 a 13 e provvede alla riforma dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 9 conferma la posizione di autonomia contabile e finanziaria del Comitato centrale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ne descrive le attribuzioni, che in gran parte ricalcano quelle svolte attualmente: oltre alla funzione

istituzionale di formazione e tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ed alla determinazione delle quote annualmente dovute dalle imprese, sono da sottolineare i compiti di collaborazione con la Consulta, in attuazione del criterio di delega che assegna al Comitato mansioni operative. ln particolare, tale organo, su input della Consulta, dovrà realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti, partecipando al finanziamento delle connesse operazioni, effettuare studi e indagini di settore, attuare iniziative di sostegno alle imprese, accreditare organismi di certificazione di qualità.

Va altresì segnalato il mantenimento, in capo al Comitato centrale, del potere di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli organi periferici nei confronti delle imprese di autotrasporto, nonché la collaborazione con la Consulta nella verifica del rispetto dell.'uniformità della regolamentazione e delle procedure, di cui si è già chiarita la portata nell' illustrazione del precedente articolo 4.

D Comitato centrale conserva, iffine, le attuali funzioni in materia di informazione alle imprese di autotrasporto, anche con strumenti informatici e telematici.

L'articolo 10 stabilisce la composizione del Comitato centrale, che, come avviene attualmente, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e mantiene sostanzialmente l'attuale assetto, con un Presidente appartenente al Consiglio di Stato, due Vicepresidenti, dei quali il primo scelto fra i dirigenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo eletto dal Comitato stesso fra i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, ed un' ampia rappresentanza dei soggetti pubblici e delle organizzazioni associative direttamente interessati al settore.

La durata del mandato è stata allineata a quella degli organi della Consulta ed è quindi triennale, con possibilità di conferma, a differenza di quanto previsto dall'attuale disciplina, che stabilisce tale durata in cinque anr~i, con possibilità di riconferma una sola volta.

L'articolo 11 fissa la composizione dei Comitati regionali, organi speculari rispetto alle Sezioni regionali della Consulta, con le quali sono chiamati a collaborare. Tale composizione ricalca, nella sostanza, quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di Comitati provinciali: al riguardo, va precisato che i Comitati regionali, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le loro funzioni con continuità. La gestione dell'Albo degli autotrasportatori in sede periferica veniva, infatti, assicurata dai Comitati provinciali, che svolgevano tutte le incombenze relative all'iscrizione delle imprese ed alla loro permanenza nell'Albo medesimo, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per la mancàta osservanza delle norme in materia di autotrasporto.

L'entrata in vigore delle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha, peraltro, fatto venir meno Ia quasi totalità dei compiti dei Comitati provinciali in materia di tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, attribuendo alle province le connesse funzioni. Ai Comitati provinciali sono rimasti compiti legati all'osservanza delle tariffe obbligatorie, peraltro anch'essi superati dalla liberalizzazione dell'attività di autotrasporto introdotta dalla legge di delega e attuata con il decreto legislativo proposto contestualmente a quello ora in esame. E' per tale ragione che si è ravvisata l'opportunità di mantenere in vita unicamente i Comitati regionali, disciplinandone in maniera più articolata le funzioni.

L'articolo 12 detta disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale, demandando, come già avviene neIl'attuale assetto, al Capo della Segreteria la cura della gestione amministrativa e finanziaria, con riguardo ad aree di intervento sostanzialmente speculari a quelle individuate all'articolo 7 per l'attività amministrativa della Consulta.

Anche in questo caso, sarà il regolamento governativo già previsto al citato articolo 7. a dettare le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale (peraltro già presente nell'attuale assetto della Segreteria del Comitato). Con lo


stesso regolamento, saranno fissati criteri e modalità per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria nei Comitati regionali.

L'articolo 13 individua in un regolamento correttivo di quello adottato con DPR 7 novembre 1994, n. 681, recante "Norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", lo strumento per adottare le disposizioni contabili occorrenti per dare attuazione al decreto in esame.

L'articolo 14 indica le norme da abrogare in relazione all'introduzione della nuova disciplina.

L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali, fissando alla data di pubblicazione dei regolamenti governativi di cui agli articoli precedenti l'entrata in vigore della disciplina del decreto Iegislativo in esame, e prorogando conseguentemente il mandato degli attuali componenti della Consulta e del Comitato Centrale.

Viene, infine, disposto, in ossequio a quanto stabilito nella legge -di delega, che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.